NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- La legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, affida alla scuola compiti importanti relativamente alla tutela delle persone che presentano queste caratteristiche di natura neurobiologica e attribuisce un ruolo primario alle competenze osservative dei docenti.
- D. m. N.5669 Linee guida Legge 170
- Linee guida al D.M. 5669 per i BES
- Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi;
- Legge 59/97 autonomia scolastica;
- DPR 275/99 art.4: autonomia didattica;
- Legge 53/03: personalizzazione del percorso scolastico;
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al Decreto del 12 luglio 2011;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, Atto n. 140 del 25 luglio 2012;
- Prot. n. 47 18 giugno 2014 – Protocollo d’intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento.
I DSA
“La caratteristica principale dei disturbi dell’apprendimento è quella della specificità, intesa come disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura, calcolo) in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale”. Per fare una diagnosi di DSA è necessario escludere la presenza di altre condizioni come deficit intellettivi, disabilità sensoriali, disturbi emotivi, situazioni di disagio e/o svantaggio socio-culturale.
I disturbi dell’apprendimento presentano alcune caratteristiche:
- cronicità del disturbo;
- componente neurobiologica che si intreccia con i fattori ambientali e ne determina il fenotipo;
- tipicità dell’età evolutiva;
- livelli differenti di qualità;
- frequente compresenza di DSA;
- comorbilità con altri disturbi.
I DSA vengono classificati a seconda delle abilità interessate dal disturbo, quindi si distinguono in: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.
Comorbilità
Secondo la legge 170, Art. 1 punto 6 “La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.” I 4 disturbi possono comparire isolatamente o manifestarsi insieme (Disturbo MISTO).
Si parla di COMORBILITÀ quando si verifica la contemporaneità o concomitanza della presenza di più disturbi in assenza di una relazione tra loro di tipo casuale. Spesso al bambino DSA sono associate anche difficoltà di attenzione, memoria visiva e uditiva, disprassia, depressione, disturbi emotivi.
Può ravvisarsi la presenza di altri disturbi co-occorrenti (ansia, depressione, disturbi di comportamento).
Aspetti psicologici di un alunno con DSA
Gli alunni con DSA spesso vivono la scuola come un luogo di disagio per via delle molteplici attività, anche complesse, e del confronto con i compagni. Questo può portare ad ansia e senso di colpa poiché possono percepirsi come incapaci e incompetenti rispetto ai coetanei, sentendosi responsabili delle proprie difficoltà. Per evitare il disagio, possono adottare meccanismi di difesa, come il disimpegno o l’attacco che, nel lungo periodo, potrebbero causare inibizione emotiva, chiusura e comportamenti devianti o isolamento.
Cosa non sono i DSA
Non sono una MALATTIA.
Non sono una conseguenza di un BLOCCO PSICOLOGICO.
Non sono una conseguenza di un BLOCCO EDUCATIVO.
Non sono una conseguenza di un BLOCCO RELAZIONALE.
Non sono una conseguenza di un DEFICIT DI INTELLIGENZA.
Non sono dovuti a DEFICIT SENSORIALI.
La scuola e i DSA
Il nostro Istituto, secondo il principio di valorizzazione della persona e della sua individualità, si impegna a guidare gli alunni con DSA verso il successo formativo nel rispetto dei ritmi personali di apprendimento.
La personalizzazione dell’apprendimento non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo ma indica l’uso di strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva.
Il protocollo costituisce uno strumento che consente di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella normativa italiana, con le seguenti finalità:
- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo;
- favorire il successo scolastico mediante una didattica personalizzata;
- ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi alla situazione;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alla necessità degli alunni con DSA;
- sensibilizzare i docenti e i genitori nei confronti delle problematiche dei DSA (aggiornamento, formazione, incontri);
- prestare attenzione ai segnali che possono indicare il rischio di DSA;
- promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra le famiglie, la scuola e l’Ente che ha in carico l’alunno con DSA.
L’importanza dell’identificazione precoce dei bambini e dei ragazzi a rischio di DSA, attraverso l’osservazione mirata e l’attività di screening all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, è ben sottolineata nella Legge 170 – 8 ottobre 2010 (art. 3 comma 3). Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura e calcolo.
Ruolo fondamentale nella rilevazione di prestazioni atipiche e, successivamente, nell’identificazione delle caratteristiche cognitive su cui puntare per il successo formativo, è affidato, innanzitutto, ai docenti, così come si legge nelle Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA (allegato D.M. 12 luglio 2011 n. 5669).
Nel caso in cui un docente abbia un dubbio che un suo alunno possa avere un DSA, dopo un periodo di osservazione dovrà segnalare il caso al coordinatore, al Consiglio di classe, al Referente e al Dirigente Scolastico.
Il coordinatore poi seguirà la seguente procedura:
- ulteriore osservazione dell’alunno;
- implementazione di attività di recupero da parte dei docenti di classe per un determinato periodo.
Verificata la persistenza delle difficoltà si renderà necessario convocare i genitori per informarli adeguatamente sulle problematiche rilevate e per orientarli a sottoporre l’alunno a valutazione diagnostica.
La comunicazione alla famiglia rappresenta un momento delicato da gestire con professionalità, sensibilità e accortezza, fornendo informazioni precise e accompagnate da evidenze oggettive, rappresentate dalle osservazioni in itinere.
È importante anche dare, con atteggiamento rassicurante, tutte le indicazioni relative alle possibili strutture dove avviare l’iter diagnostico, sia presso il Servizio Sanitario Nazionale che presso centri accreditati.
1. Iscrizione e acquisizione documentazione specialistica:
Insieme al modulo di iscrizione la famiglia deve inviare la documentazione relativa alla certificazione specialistica.
Il dirigente scolastico e il referente per L’INCLUSIONE accertano che la certificazione specialistica indichi:
tipologia di disturbi, livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l’apprendimento e rendimento scolastico dello studente.
È necessario acquisire, se sono presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico-educative di provenienza e stabilire una data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l’allievo.
2. Determinazione della classe in caso di iscrizione di alunno con DSA alla classe prima
Il gruppo di lavoro che si occupa della formazione delle classi, inserirà gli alunni nelle classi tenendo in considerazione la presenza numerica equilibrata degli alunni. In caso di inserimento successivo, la scelta della sezione in cui iscrivere l’alunno con disturbo di apprendimento sarà di competenza del Dirigente Scolastico sentito il parere del referente per L’INCLUSIONE e visti i criteri deliberati dal Collegio docenti a Settembre, il dirigente scolastico e il referente per L’INCLUSIONE comunicheranno il nuovo inserimento all’insegnante coordinatore e a tutto il Consiglio della classe coinvolta.
Durante il primo Consiglio di classe verrà esaminato il fascicolo di ogni studente con DSA e definite le azioni dispensative e le attività compensative.
È opportuno che prima del Consiglio di classe di inizio anno il coordinatore incontri la famiglia dello studente per una conoscenza preliminare e per acquisire informazioni utili.
3. Inserimento in classe
Quando in classe viene inserito uno studente con DSA, il referente per L’INCLUSIONE e il coordinatore di classe devono preparare il Consiglio di classe sull’argomento mettendo a conoscenza l’intero C.d.C. del caso e raccogliendo le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di redigere una bozza del PDP.
4. Predisposizione del PDP
In occasione del C.d.C. lo stesso acquisisce ed eventualmente integra il PDP che quindi viene approvato e sottoscritto.
Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
- descrizione della certificazione dello studente, osservazioni sulle abilità strumentali e sulle caratteristiche del processo di apprendimento;
- misure relative alla lettura e alla scrittura;
- misure relative alla modalità di lavoro e di apprendimento;
- misure relative alle verifiche;
- strumenti compensativi concordati.
Al termine di ogni periodo di valutazione (1° e 2°quadrimestre) il Consiglio di classe verificherà la situazione didattica degli studenti con DSA, tenendo conto di regressi o progressi in sede di scrutinio.
Il coordinatore di classe incontrerà i genitori per illustrare la proposta del PDP approvato dal C.d.C., che deve essere condiviso per mezzo di firma di accettazione da parte dei genitori.
5. Valutazione intermedia e finale
- garantire lo svolgimento del compito anche con uso di strumenti e tecnologie.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Nel corso di attuazione del PDP saranno effettuati monitoraggi della situazione globale e dell’efficacia delle scelte attuate.
Per una valutazione corretta:
- definire chiaramente che cosa si sta valutando;
- prestare attenzione alla competenza più che alla forma e ai processi più che al solo prodotto elaborato;
- valutare l’apprendimento, cioè quello che lo studente ha effettivamente imparato.
Indicazioni operative per l’espletamento degli esami di stato
Per i candidati con DSA la commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive in sede di svolgimento delle prove scritte e orali, coerentemente a quanto esplicitato nei singoli PDP seguiti dagli studenti con DSA durante l’anno scolastico.
In particolare:
- uso di tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati durante l’anno;
- accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, una alternativa all’altra: testi trasformati in formato MP3 audio; lettore umano scelto tra un membro della commissione; salvataggio del testo su una pennetta USB e utilizzo del PC, con eventuale fruizione attraverso un software di sintesi vocale;
- diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove quantificabili nel 30% in più con particolare attenzione per la prova di lingua straniera;
- diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma.
Nel caso di dispensa della prova scritta in lingua straniera, possibilità di sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e contenuti saranno stabiliti dalla commissione d’esame.
La prova dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso in contemporanea o in differita oppure il giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
Prove INVALSI
Si precisa che le prove Invalsi non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.
Gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 170 del 2010 possono svolgere le prove a condizione che le misure compensative e dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.
In ogni caso la scuola provvede ad inserire (a discrezione della scuola) la presenza dell’alunno con DSA sulla mascherina elettronica per la raccolta delle informazioni di contesto individuali e in quella per l’inserimento delle risposte dello studente.
La segnalazione del bisogno educativo speciale consentirà di considerare i risultati degli alunni interessati nel rispetto della massima inclusione e al contempo permetterà alle scuole di disporre di dati informativi articolati.
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